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Pubblicate le nuove linee guide per le start Up visa, cioè le facilitazioni previste per gli stranierei che vogliono aprire una start up in Italia. In particolare, per ritirare il visto per lavoro autonomo il richiedente deve presentarsi alla sede diplomatico-consolare competente per il suo territorio di residenza entro tre mesi dalla data di trasmissione del Nulla Osta Italia Startup Visa. Di norma, è la sede consolare localizzata nello Stato in cui risiede. La documentazione che il richiedente il visto deve presentare all’appuntamento consolare è la seguente:
- il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, insieme alla copia originale dell’intera documentazione presentata al suddetto Comitato;
- dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi;
- dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
- n. 4 fotografie in formato tessera;
- passaporto in corso di validità;
- dimostrazione di residenza nella circoscrizione consolare di riferimento.
Ricevuta la richiesta di visto comprensiva della documentazione, le rappresentanze diplomatico-consolari effettuano i controlli di competenza e rilasciano con ogni consentita speditezza un visto d’ingresso per “lavoro autonomo startup”, della durata di un anno. Dopo aver ritirato il proprio visto di ingresso per lavoro autonomo startup, il cittadino non UE beneficiario del programma Italia Startup Visa ha 180 giorni di tempo per trasferirsi in Italia e richiedere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di un anno. Il destinatario di visto startup è tenuto a fare formalmente domanda per il permesso entro otto giorni dal proprio ingresso in Italia.
Fino a 60 giorni prima della sua scadenza naturale (un anno dal momento della domanda), il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere rinnovato per un massimo di due anni, ed è ulteriormente rinnovabile a scadenza per la stessa durata. Dopo 5 anni, il cittadino non UE può richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, valido a tempo indeterminato. La procedura di rinnovo viene avviata previa presentazione dell’istanza da parte del richiedente alla Questura competente per territorio. L’istanza è corredata dai seguenti documenti:
- visura camerale della startup innovativa, comprensiva di atto costitutivo, statuto, e attestazione dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese comprovante il rispetto dei requisiti.
- la documentazione deve dare evidenza del ruolo di lavoratore autonomo assunto dall’imprenditore non UE all’interno della società;
- dimostrazione di avere un reddito lordo annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Disponile dal 16 aprile 2018 la dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate per circa 30 milioni di contribuenti. Le dichiarazioni riguardano l'anno di imposta 2017. L'accesso ai modelli dichiarativi era molto atteso dai contribuenti, infatti, nel corso delle prime ore di apertura del canale di consultazione, si sono registrati ben 218mila accessi, con un incremento del 45% rispetto allo stesso intervallo di tempo dello scorso anno. Per il momento la precompilata (modelli 730 e Redditi) può essere solo visualizzata e consultata. A partire dal 2 maggio, poi, si potrà modificare e inviare il 730 (fino al 23 luglio). Sempre dal 2 maggio sarà possibile modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.
Si ricorda che si può accedere alla propria precompilata attraverso uno dei seguenti canali:
- sistema pubblico per l’identità digitale (Spid)
- credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline)
- pin rilasciato dall’Inps
- credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica (NoiPA)
- carta nazionale dei servizi.
Gli oneri e le spese di cui dispone l'Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei modelli precompilati sono i seguenti:
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi,
- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso,
- le spese sanitarie e relativi rimborsi,
- le spese veterinarie,
- gli interessi passivi sui mutui in corso,
- i premi assicurativi,
- i contributi previdenziali e assistenziali,
- i contributi versati per lavoratori domestici,
- le spese universitarie e relativi rimborsi,
- le spese funebri,
- i contributi versati alla previdenza complementare,
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici,
- le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali,
- i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale,
- se comunicate in quanto l'invio è facoltativo, le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Il decreto legge 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi cioè i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa direttamente o tramite intermediari immobiliari/portali telematici.
Secondo la nuova normativa:
- è possibile applicare un regime di tassazione con cedolare secca (per opzione) o applicazione dell’IRPEF/addizionali;
- è prevista l’introduzione dell’obbligo di effettuare una ritenuta sul canone di affitto e dell’obbligo di comunicazione dei dati quando nella conclusione del contratto interviene un intermediario.
Pertanto, il locatore che sceglie il regime della cedolare potrà assoggettare il reddito che ricava dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21%, invece della tassazione ordinaria che prevede il pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale
Il locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi. In particolare:
- l’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati;
- quando si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo;
- nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta viene fatta in sede di registrazione.
Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale:
- è determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni;
- sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione;
- è stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee).
Per quanto riguarda il modello di dichiarazione 730/2018 per i redditi dell’anno di imposta 2017, i redditi derivanti da locazioni brevi effettuate dal proprietario dell’immobile devono essere indicati nel quadro B, mentre la ritenuta applicata dall’intermediario va invece, riportata nel nuovo rigo F8.
Qualora il contratto stipulato sia una sublocazione o una locazione effettuata dal comodatario il reddito conseguito non rientra più tra i redditi fondiari ma al contrario tra i redditi diversi da indicare nel quadro D del mod. 730. L’eventuale ritenuta applicata dall’intermediario dovrà sempre essere indicata al rigo F8.
A seguito della pubblicazione del Decreto interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Alla data del 16 aprile 2018, sono state compilate 31.690 dichiarazioni di conformità (moduli) relative a contratti aziendali o territoriali, redatte secondo l'art. 5 del d.m. 25 marzo 2016.
Alla data del 16 aprile 2018, sono 9.952 i contratti tuttora attivi; di queste, 8.261 contratti aziendali e 1.691 contratti territoriali.
Dei 9.952 contratti attivi, 7.832 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.785 di redditività, 4.943 di qualità, mentre 1.467 prevedono un piano di partecipazione e 4.139 prevedono misure di welfare aziendale.
Dal punto di vista della distribuzione geografica delle aziende che hanno depositato le 31.690 dichiarazioni ritroviamo che il 78% è concentrato al Nord, il 16% al Centro il 6% al Sud mentre per settore di attività economicail 58% delle dichiarazioni risulta riferito ai Servizi, il 40% all'Industria e il 2% all'Agricoltura.
Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale, si osserva che il 53% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 32% ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.
La Tabella che segue mostra in dettaglio la distribuzione territoriale dei contratti attivi:
Regione ITL
AZIENDALE
TERRITOR.
Totale
01-PIEMONTE
928
91
1.019
02-VALLE D'AOSTA
10
1
11
03-LOMBARDIA
2.526
330
2.856
04-BOLZANO
32
7
39
04-TRENTO
122
139
261
05-VENETO
930
299
1.229
06-FRIULI
242
26
268
07-LIGURIA
181
21
202
08-EMILIA ROMAGNA
1.122
190
1.312
09-TOSCANA
520
247
767
10-UMBRIA
97
20
117
11-MARCHE
147
18
165
12-LAZIO
557
162
719
13-ABRUZZO
142
4
146
14-MOLISE
16
2
18
15-CAMPANIA
248
17
265
16-PUGLIA
125
18
143
17-BASILICATA
40
28
68
18-CALABRIA
57
11
68
19-SICILIA
141
19
160
20-SARDEGNA
78
41
119
Totale
8.261
1.691
9.952
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