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Fisco e Tasse

2023-07-21

730/2023: credito di imposta riacquisto prima casa

Il credito di imposta per il riacquisto prima casa spetta a chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e, entro un anno, ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”.

Il credito d’imposta a cui si ha diritto è pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Se il contribuente intende fruirne in dichiarazione, deve compilare:

730/2023: credito di imposta riacquisto prima casa

In questa sezione devono essere indicati:

  • il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, (da compilare da coloro che hanno maturato un credito a seguito del riacquisto della prima casa)
  • il credito di imposta per i canoni di locazione non percepiti.

Questo rigo NON deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

  • per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel Rigo G1:

  1. in colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) occorre riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione;
  2. in colonna 2 (Credito anno 2022) occorre indicare il credito d’imposta maturato nel 2022. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Il credito d’imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:
    1. l’immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
    2. l’acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa.
    3. i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa. Attenzione al fatto che, il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso;
  3. in colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24) occorre riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2023.

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