Fisco e Tasse
2023-04-04
Agevolazioni zone ZES: domande dal 2 maggio
Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:
- delle imprese
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo
- localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00.
Zone ZES centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo,
- regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021,
- già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
a) svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
b) alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
c) alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.
Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Zone ZES centro Italia bando 2023: presenta la domanda
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023:
- Scarica qui il modello
- tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
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