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Fisco e Tasse

2023-11-06

Albo Certificatori crediti R&S: in GU il decreto con le regole

Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM  del 15 settembre con disposizioni  in materia  di certificazione   attestante la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolienando che: "L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi richiede la certificazione

Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o  intendano effettuare investimenti  in attivita' ammissibili ai  fini del riconoscimento dei crediti d'imposta  a  condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state gia' constatate  con processo verbale o contestate con atto impositivo.
L'impresa che  intende  avvalersi della  procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e  del made in Italy, tramite l'apposito  modello e  secondo  le modalita' informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel  quale  dovrà essere  data indicazione  del  soggetto certificatore incaricato dall'impresa per  l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

La certificazione è  rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonche'  in  coerenza  con  le «Linee guida».

La  certificazione  deve   comunque contenere,  oltre  alla sottoscrizione ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • i) le informazioni concernenti le capacita'  organizzative  e  le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o  dei soggetti esterni a cui la ricerca e' stata commissionata, al fine  di attestarne  l'adeguatezza   rispetto   all'attivita'   effettuata   o programmata;
  • ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati  o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti  agli  stessi ovvero,  nel  caso  degli  investimenti  non  ancora  effettuati,  la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
  • iii)  le  motivazioni  tecniche  sulla  base  delle  quali  viene attestata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'ammissibilita'  al credito  d'imposta  o  il  riconoscimento  della   maggiorazione   di aliquota;
  • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da  parte del soggetto certificatore nonche', nel caso delle societa'  e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche  dei  tecnici  ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del  comma  6 del presente articolo, di non versare in situazioni di  conflitto  di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado,  e,  comunque,  di  non  avere  rapporti  diretti  o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attivita' oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1,  comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • v)  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  gli   altri   elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie  agevolativa,  in  funzione  delle attivita' di vigilanza da parte del Ministero  delle  imprese e  del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e  per l'effettuazione  dei  controlli  dell'Agenzia  delle entrate   sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi  del  comma  207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede,  entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di  «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della  prassi interpretativa e delle eventuali  modifiche  normative  sopravvenute.

Con le  stesse «Linee  guida»  possono  essere  adottati  schemi  di certificazione riferiti alle  diverse  tipologie  di investimenti  e attivita' e ai diversi settori e comparti economici.

Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è e chi può iscriversi

Con il Decreto è istituito l'albo dei  certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
L'albp è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonche' le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
Possono  presentare  domanda  di   iscrizione  all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso  di  titolo di  laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

  • a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per i reati indicati nell'art.  94,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonche' che non sussistano le  condizioni  di  cui  al  comma  2  del predetto art. 94;
  • b)  di  aver  svolto,  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di presentazione  della  domanda  d'iscrizione,  comprovate   e   idonee attivita' relative alla presentazione, valutazione o  rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente  nella  domanda di iscrizione stessa con i relativi  riferimenti  che  ne  consentano l'individuazione, collegati  all'erogazione  di  contributi  e  altre sovvenzioni  relative  alle  attivita'   di   ricerca,   sviluppo   e innovazione;
  • c) i medesimi soggetti devono altresi' dichiarare, al fine  degli adempimenti di  cui  al  comma  7,  la  pendenza,  al  momento  della presentazione della domanda, di procedimenti per i  reati  richiamati alla  lettera  a),  ovvero  di  atti  impositivi  anche  non   resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria,  ricevuti  nel  triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro 50.000,00.

Possono altresi' presentare domanda  d'iscrizione  all'albo  dei certificatori  le  imprese  svolgenti  professionalmente servizi di consulenza  aventi  ad  oggetto  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione  che,  al  momento  della  presentazione della  domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

  • a) abbiano sede legale o  unita'  locale  attiva  sul  territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
  • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si  trovino in stato di  liquidazione  volontaria,  liquidazion giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  normativa vigente,  fatta salva  l'applicazione  dell'art.  94,  comma  5,  lettera  d)  ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo  dei certificatori, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 3  e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:

  • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello sviluppo economico  22  dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni;
  • b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai  sensi  del decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  29 gennaio 2018;
  • c) i poli europei  dell'innovazione  digitale  (EDIH  e  Seal  of excellence)  selezionati  a  valle   delle   call   ristrette   della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del  regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile 2021 che istituisce il  Programma  Europa  digitale  per  il  periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
  • d) le universita' statali, le universita' non statali  legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla  Direzione  generale  competente  ogni variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di   iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima  e  comunque non oltre i successivi quindici giorni.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo puo' essere disposta anche per la mancata osservanza,  da  parte  del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,  ultimo periodo, dell'art.  4,  considerate  l'entita',  la  gravita',  e  la rilevanza degli inadempimenti.

La Direzione generale  competente,  nell'esercizio  dei  propri poteri di vigilanza e controllo,  esegue  idonei  controlli  anche a campione sui soggetti iscritti al fine di  verificare  la  permanenza dei requisiti. 

Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:

  • il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
  • la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
  • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
  • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

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