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Fisco e Tasse
2024-02-08

Bonus agenzie viaggio e tour operator: da oggi 8.02 invio autocertificaizoni

Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 3421 del 6 febbraio con le regole per presentare l'autocertificazione utile ai fin del bonus agenzie di viaggio e tour operator.

Si stabiliscono le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi nell’ambito dell’articolo 107, comma 2, lett. b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi della decisione C (2023) 7990 final del 24 novembre 2023, unitamente ai relativi Allegati da effettuarsi entro il giorno 8 marzo.

Bonus agenzie di viaggio/tour operator 2023: presenta l'autocertificazione

L'avviso del 6.02 prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link (istanze.ministeroturismo.gov.it).

La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di: 

  • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE); 
  • b) far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto; 
  • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  • d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

Attenzione la presentazione delle autocertificazione può essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 8 marzo 2024

Bonus agenzie di viaggio e tour operator 2023: che cos'é

Con avviso n 19062 del 14 settembre 2023 si modificava il termine contenuto nel precedente Avviso n 14406 del 31 luglio recante le modalità per presentare la domanda per il bonus agenzie di viaggio e tour operator.

In dettaglio la data di presentazione delle domande era prorogata al giorno 2 ottobre 2023.

Nel dettaglio, gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda:

  • esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12,
  • e siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, 
  • potevano, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta presentare le domande di agevolazione.

Dalle ore 12 del giorno 8 agosto e fino alle ore 12 del giorno 2 ottobre (termine prorogato dal 22 settembre) la piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:

  • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • b) far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto;
  • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • d) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

In data 25 luglio, sul sito del Turismo, veniva pubblicato il Decreto ministeriale datato 28 giugno con le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rifinanziato per l’annualità 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Leggi anche: Tax credit tour operator e agenzie viaggio: ecco le modalità per richiederlo.

Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo.

Bonus agenzie di viaggio e tour operator 2023: i beneficiari

Il decreto specifica che, sono beneficiari della misura le agenzie di viaggio tour operator che esercitano attività d'impresa primaria o prevalente identificata con i seguenti codici ATECO:

  • ATECO 79.1,
  • ATECO 79.11 o 79.12.

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO suddetti,
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia,
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023,
  • non essere stanziati di sanzioni interdittive,
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa 
  • avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell'anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1 gennaio 2020 alla data di conversione di legge del decreto numero 4 del 2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità prese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Bonus agenzie di viaggio e tour operator 2023: come si determina il contributo

Il decreto datato 28 giugno specifica che ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  1. la differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
  2. la differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
    1. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    2. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    3. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza di cui alla lettera a) le seguenti percentuali, al netto della differenza di cui alla lettera b):

  • 5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 3 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 1 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 0,5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

L'ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza di cui alla lettera b) del precedente comma 1:

  • 50 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

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