Inps
2023-06-16
Bonus autonomi e professionisti per alluvione: si può fare domanda
Il decreto Alluvione 61 2023 , già in vigore dal 2 giugno, contiene le misure per sostenere famiglie e imprese per l'emergenza alluvionale che ha colpito i territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. Qui il testo del decreto.
Per i lavoratori autonomi sono riservati circa 260 milioni di euro con i quali si intende garantire l'erogazione di bonus economici a
- lavoratori autonomi
- agenti e rappresentanti
- collaboratori coordinati e continuativi
In merito INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operative. Vediamo le principali.
Alluvione - bonus autonomi e professionisti: a chi spetta
L'articolo 8 del decreto Alluvione stanzia oltre 252 milioni di euro per l'erogazione in favore
- dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti,
- titolari di attivita' di impresa,
- iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto (Qui gli elenchi) e
- che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
La circolare 54 precisa che sono compresi fra i destinatari dell’indennità
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
- i venditori porta a porta
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).
Bonus alluvione autonomi: importo
L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a
- euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque
- nella misura massima complessiva di euro 3.000.
l pagamenti riguarderanno il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.
I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono essere sovrapposte.
La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Bonus alluvione autonomi: modalità per le domande
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS
- a partire dal 15 giugno ed
- entro il 30 settembre 2023
esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
anche tramite il Contact center telefonico INP.S
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Il modulo sarà disponibile alla sezione sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
l beneficiari dichiarano nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate.
La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l'istituto procederà successivamente a verifiche incrociate e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.
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