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Fisco e Tasse

2023-12-30

Bonus barriere architettoniche: ristrette le spese ammesse

Viene pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il DL n 212/2023 con misure urgenti per il superbonus.

Tra le novità, spicca la rimodulazione del bonus barriere architettoniche.

Prima di dettagliare, ricordiamo che con la Circolare n 17 del 26 giugnole Entrate oltre a riepilogare il perimetro della agevolazione avevano fornito importanti chiarimenti. Ricordiamo inoltre che la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 con il comma 365,ha prorogato al 31 dicembre 2025 il bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Vediamo ora cosa si prevede con il nuovo provvedimento del Governo datato 29 dicembre.

Bonus barriere architettoniche: elenco dei lavori ammessi

Il DL n 212/2023 con l'art 3 in sintesi prevede che:

  • con riguardo alle spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del DL, l’agevolazione si restringe ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”.
  • esclusie dall’ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 119-ter.
  • il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”.
  • il pagamento delle spese agevolate deve avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis” del TUIR.

Vediamo il dettaglio della norma appena inserita: l'art 1 del DL n 212/2023 prevede che all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente: «1.  Ai  fini  della determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  ai   contribuenti  e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute  fino  al  31 dicembre 2025, con le modalita' di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, per la realizzazione in edifici  gia'  esistenti  di  interventi volti  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche aventi  ad oggetto  esclusivamente  scale,  rampe,   ascensori,   servoscala   e piattaforme elevatrici.»;
  • b) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il rispetto dei requisiti di cui al  primo periodo  deve  risultare  da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;
  • c) il comma 3 e' abrogato.

Per le altre novità riguardanti i lavori già avviati prima della entrata in vigore della norma in esame si rimanda al DL n 212 art 3 commi 2,3,4.

Bonus barriere architettoniche: la norma principale

L'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La norma prevede che la suddetta detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 

  • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
  • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 
  • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Attenzione al fatto che, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2025 l’agevolazione descritta. 

Inoltre, si introduce un nuovo comma 5 nell’articolo 119-ter che stabilisce che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

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