Fisco e Tasse
2023-10-09
Bonus ristrutturazioni Turismo: imminenti le regole per la cessione
In data 5 ottobre in Commissione Finanza con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01429 si fornisce un atteso chiarimento sul Bonus ristrutturazioni Turismo.
Nel dettaglio, viene chiarito che i crediti potranno essere ceduti per intero a seguito di un imminente provvedimento delle Entrate.
Ricordiamo intanto che si tratta dei crediti di imposta per le imprese alberghiere previsti dall’art. 1 del DL 152/2021.
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Bonus rustrutturazione alberghi: come si potrà utilizzare
Ripercorriamo nel dettaglio il contenuto della interrogazione parlamentare per richiedere chiarimenti sul bonus ristrutturaizoni turismo e la relativa risposta della Sottosegretaria De Palma.
Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto e al riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese turistiche introdotti dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 demandando ad un successivo decreto del Ministro del turismo l'emanazione delle modalità applicative per l'erogazione dei sopra menzionati benefici.
L'articolo 9 del citato decreto prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.
L'art 28 comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell'art 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.
Gli Interroganti fanno presente come molti operatori lamenterebbero l'impossibilità di accedere alla cessione in quanto non risulterebbe emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate e non sarebbe stato attivato il canale telematico.
Nella descrizione illustrativa dell'incentivo consultabile sui siti web del Ministero del turismo e di Invitalia (gestore della misura) si fa unicamente riferimento alla possibilità di cedere il credito esclusivamente a banche e a intermediari finanziari escludendo la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato.
Inoltre, sempre con riferimento alla cessione del credito, in alcune risposte a richieste di chiarimenti specifici sul punto da parte di alcune imprese, il gestore Invitalia ha evidenziato che sono «in corso approfondimenti normativi in merito alla cessione», allarmando ulteriormente gli operatori.
Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se conferma la cedibilità del credito d'imposta di cui si tratta specificando se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico».
La risposta alla interrogazione specifica che, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, la norma istitutiva del credito d'imposta, che in origine prevedeva la possibilità di cessione parziale, è stata modificata dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, e, con particolare riferimento alle modalità di cessione del credito, è stato stabilito che esso può essere ceduto solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
Attualmente, il decreto del Ministro del turismo appare, pertanto, non conforme alla norma come successivamente modificata ritenendo conseguentemente non ammissibile la cessione parziale del credito.
Si rappresenta, inoltre, che la possibilità di cedere il credito d'imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate.
In proposito, si segnala che tale attività preliminare è in via di completamento e, dunque, il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve, al termine della predetta attività.
Si precisa, infine, che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per l'intero importo e in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.
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