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Agenzia delle Entrate

2023-12-19

Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell'Agenzia

Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione  tra debiti  per contribuzione previdenziale INPS e  crediti d'imposta  per interventi  di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus  ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella  Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.

Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione

Il caso riguardava una società   estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria,  costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni ,  che intende sottoscrivere un accordo con  una societa del   medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili 

In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale

  •    ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato, 
  •   BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da  quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti  distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)

 Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome   e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione  in denaro  e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.

Posto che  BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta  derivanti  dall'applicazione  del  cd.  sconto  in  fattura  su  interventi  di  ristrutturazione  edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34,  nonché  per  interventi cd.  ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR,   BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto  la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi  edilizi sopracitati  e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti  crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti  in Italia per i lavoratori distaccati.»

l'istante chiedeva   di  conoscere «se  la  società  istante  possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei  versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i  lavoratori distaccati.»

L'agenzia  conferma, richiamando:

  •   l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e 
  • i chiarimenti della  Circolare 7 settembre 2023, n. 27,  in cui è stato affermato che    la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.

Nella risposta si specifica :

"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo  n. 241 del 1997;

b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h­ter del citato comma 2;

c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto  legislativo n. 241 del 1997;

allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti  nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al  pagamento tramite compensazione».

Con  riferimento  al  caso  prospettato, il  comma  2  del  citato  articolo,  elenca tra  i  crediti  e  i  debiti  per  i  quali  e  ammessa  la  compensazione  quelli  relativi  «e)  ai   contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni

amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».

L'agenzia sottolinea infine che restano  salvi gli  altri limiti  disposti  dal medesimo  articolo  121  (utilizzo  «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in   quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità  a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o   di chiederne il rimborso).


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