Fisco e Tasse
2023-12-12
Compensi 2023 sportivi dilettanti: come applicare la disciplina fiscale transitoria
Con Risposta a interpello n 474 del 11 dicembre le Entrate chiariscono il Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023.
Nel dettaglio, l'agenzia precisa come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi erogati, nell’ambito delle prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, periodo soggetto alle nuove regole a partire dallo scorso 1° luglio, chiarendo ancheche, la nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro riguarda tutto l’anno d’imposta.
Lavoratori sportivi dilettanti: come applicare la disciplina transitoria 2023
L'istante è una Srl sportiva dilettantistica, che eroga compensi ad atleti e allenatori, configurabili, come redditi “diversi”, secondo quanto disciplinato dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, fino al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Dlg n 36/2021 che ha abrogato, tra l’altro, parte della lettera m) richiamata.
Viene ricordato che l’articolo 36 dello stesso decreto legislativo ha elevato da 10.000 a 15.000 euro la soglia di esenzione Irpef delle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo.
La norma rinvia alla disciplina transitoria, prevista dall’articolo 51, comma 1-bis, dello stesso Dlgs, per i redditi dell’ex lettera m) e per quelli previsti dall’articolo 36, comma 6, del decreto, con riferimento al periodo d’imposta 2023.
La società istante domanda di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale a cui assoggettare:
- i compensi pari a 20.400 euro,
- erogati a un atleta per il periodo gennaio-giugno 2023,
- i compensi pari a 15.400,
- erogati per il semestre luglio-dicembre 2023.
Con l'interpello in oggetto l’Agenzi ricorda che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’articolo 69, comma 2 del Tuir, esentava dall’IRPEF, per un importo non superiore a 10.000 euro annuali, le retribuzioni ricevute per prestazioni svolte presso organizzazioni e federazioni sportive dilettantistiche.
Dal 1 luglio 2023 le novità normative previste dall'articolo 36, dedicato al trattamento tributario, si stabilisce:
- al comma 6 che “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. [...]»
- e, al comma 6-bis, che «Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare”.
Pertanto, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.
Le entrate specificano che dalla norma transitoria, l'articolo 51 l’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi.
Inoltre la risposta in oggetto evidenzia che negli atti parlamentari è precisato che “la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d'imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale [...] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un'aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario”.
Da tutto ciò consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell'articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir.
Nel caso di specie, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.
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