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INARCASSA

2024-05-30

Contributi INARCASSA 2024: richiesta di deroga entro il 31/5

Si avvicin il termine per la richiesta di deroga dal versamento dei contributi minimi soggettivi,  fissato per il 31 maggio 2024.

Di seguito i dettagli per la richiesta e la guida completa ai contributi dovuti 

INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

  •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
  • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
  • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)


Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

INARCASSA.

€2.695 €142.650 14,5%
Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% - 8,5%
Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%



INARCASSA novità 2023 - Regolamento 2024

Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

  • il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e
  • il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.

E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

Contributi INARCASSA:  scadenze

CONTRIBUZIONE

 I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

  1. In due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure
  2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

I versamenti possono essere effettuati:

  •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
  • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
  • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

COMUNICAZIONE REDDITUALE

La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Codici  F24 contributi INARCASSA

Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

  • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
  • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
  • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
  • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
  • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
  • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

"E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

"E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”;

"E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”;

"E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”;

“E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

“E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”;

"E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”;

“E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”;

“E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”;

“E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”;

“E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.

Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

Deroga versamento contributi minimi  

Si ricorda che il Regolamento Generale Previdenza all'art.4 comma  3 prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto 

 o di ricongiunzione 

Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

 REQUISITI per la deroga 

  • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
  • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
  • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
  • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine sempre tramite l'applicativo.

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