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INARCASSA

2024-03-15

Contributi INARCASSA: minimi, scadenze e novità 2024

Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

  •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
  • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
  • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)

Novità 2023 

Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e

del contributo di maternità in misura pari a euro 57,00. 

Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

INARCASSA.

€2.695 €142.650 14,5%
Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% - 8,5%
Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%



INARCASSA novità 2024

E stata pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

Contributi INARCASSA:  scadenze

CONTRIBUZIONE

 I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

  1. In due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure
  2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

I versamenti possono essere effettuati:

  •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
  • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
  • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

COMUNICAZIONE REDDITUALE

la trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Codici  F24 contributi INARCASSA

Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

  • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
  • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
  • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
  • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
  • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
  • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

"E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

"E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”;

"E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”;

"E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”;

“E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

“E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”;

"E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”;

“E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”;

“E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”;

“E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”;

“E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”.


Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

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