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Fisco e Tasse

2023-10-21

Crediti ricerca e sviluppo: l'Albo Certificatori attivo dal 1 gennaio 2024

Il Ministro Urso, durante il Convegno dei Commercialisti tenutosi a Torino, ha annunciato che l'Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo partirà dal 1 gennaio 2024.

Il Ministro ha sottolineato che: "L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

Lo stesso Ministro ha anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024

Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è

Nasce l'Albo dei certificatori per i crediti di ricerca e sviluppo, ad annunciarlo è stato un comunicato MIMIT del 19 settembre. 

Scarica qui la bozza del DPCM.

E' bene sottolineare che l'attesa del decreto attuativo è durata oltre un anno visto che l'introduzione dell'elenco degli esperti era stata prevista dal DL semplificazioni fiscali pubblicato in GU di giugno 2022.

Nel dettaglio, con il DPCM vengono fissate le regole che le imprese devono seguire per rivolgersi, su base volontaria, a un ente certificatore accreditato a rilasciare il “bollino” sul progetto di ricerca e sviluppo passato, presente e futuro per certificare i requisiti per l’accesso al credito d’imposta.

Il meccanismo della certificazione preventiva e la creazione di organismi certificatori riconosciuti dal ministero con un apposito elenco dovrebbero permettere a chi sceglie di aderire di avere maggiori certezze contro le contestazioni dell’amministrazione finanziaria sulla non spettanza o addirittura sull’inesistenza del credito d’imposta. 

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti del Fisco ad eccezione del caso in cui riguardi una errata rappresentazione dei fatti e venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. 

Dalle indiscrezioni si apprende che la versione definitiva del decreto appena firmato MIMIT/MEF, modificando le prime bozze, preciserebbe che la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già precedentemente constatate con processo verbale o con atto impositivo.

In attesa di visionare il testo del provvedimento, ricordiamo il contenuto del DL semplificazioni che ha introdotto la novità.

Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: le regole del DPCM

Il DPCM per dare certezza alle imprese che intendono sfruttare i crediti di imposta per la ricerca e sviluppo, contiene le regole per l’albo dei certificatori e definisce i contenuti della certificazione introdotta dal DL Semplificazione fiscale  pubblicato in GU n 143 del 21 giugno 2022.

I crediti di imposta interessati dal DPCM sono quelli in vigore per gli investimenti in R&S; innovazione tecnologica; design e ideazione estetica; innovazione per obiettivi 4.0 e di transizione ecologica. 

Potranno iscriversi all’Albo presso il MISE, le persone fisiche già iscritte in albi, banche dati o elenchi istituiti da altre amministrazioni centrali o dalle Regioni per la valutazione di iniziative di ricerca finanziate da incentivi pubblici a condizione che nei due anni precedenti abbiano valutato almeno 10 progetti, da dettagliare nella domanda.

La platea dei certificatori ammessi è ampia:

  • le società di capitali specializzate in consulenza alle imprese in questo campo,
  • i Competence center e i centri di trasferimento tecnologico 4.0, 
  • gli European digital innovation hub, 
  • le università e gli enti pubblici di ricerca.

In particolare, l'art 26 reca "Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione".

La novità prevede la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio. 

Tale certificazione sarà vincolante per l’amministrazione finanziaria, con eccezioni.

Nel dettaglio si introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E si interviene sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci eliminando la parola nuovi (riferibile ai farmaci) al fine di chiarire che l’agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali.  Come specificato dalla relazione al decreto "Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l’intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione".

Dettagliatamente, all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa; 
  • b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 

Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. 

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203 -quinquies e 203 -sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. 

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Si segnala che affinché il nuovo sistema entri in vigore mancano ancora dei passaggi:

  • il visto della Corte dei Conti,
  • la pubblicazione del Dpcm sulla GU,
  • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
  • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

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