Fisco e Tasse
2023-06-13
Credito autotrasportatori gas liquefatto: domande dalle ore 12 del 15.06
Dalle ore 12 del 15 giugno sarà attiva la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane per presentare domanda per il credito di imposta per gli autotrasportatori gas liquefatto.
Ricordiamo che con comunicato del 16 maggio si informava della firma del Decreto Direttoriale 15 maggio 2023 con criteri e modalità per l’erogazione di 25 milioni di euro per sostenere le spese per l’acquisto di carburanti, per le imprese di autotrasporto di merci che hanno utilizzato mezzi ecologici alimentati a gas liquefatto (GNL) nel periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2022.
Il decreto, che attua la disposizione prevista nel decreto-legge n. 17/2022 (convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” , disciplina le modalità di erogazione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, per il ristoro, nella misura massima del 20%, delle spese sostenute per l’acquisto di GNL dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
La richiesta per usufruire dell’agevolazione dovrà essere presentata tramite la piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno e fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023.
Tax credit gas naturale liquefatto: i beneficiari
Viene specificato che, possono accedere al contributo:
- le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
- e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
- esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Tax credit gas naturale liquefatto: ammontare
Le risorse nel limite dell'importo complessivo previsto sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Tax credit gas naturale liquefatto: come richiederlo
L'istanza è presentata dalle ore 12 del 15 giugno per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:
- identificazione dell'impresa,
- indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto,
- somme spese dall'impresa,
- indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.
La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tax credit gas naturale liquefatto: come usarlo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’articolo 6, comma 1.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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