Fisco e Tasse
2023-08-01
Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese in vigore dal 1 agosto
In vigore da oggi 1 agosto la Legge n 100/2023 di conversione del Decreto Alluvione.
Viene infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, la legge n. 100/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.
Vediamo una sintesi delle misure per le imprese.
Decreto Alluvione Emilia: sospensioni per il Fisco
Le misure di sospensione termini:
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi,
- il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.
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Decreto Alluvione Emilia: fondo garanzia PMI
A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'Allegato 1 a titolo gratuito e fino alla misura:
a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Attenzione al fatto che, in data 8 giugno, viene pubblicata la Circolare n 11 di Mediocredito con la quale si prevede che a partire dall’8 giugno 2023, è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto - Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”). Accedi da qui al sito dI mediocredito
Decreto Alluvione Emilia: aiuti imprese esportatrici
Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dal 2 giugno e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
All'attuazione si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST.
Decreto Alluvione Emilia: sospensione termini per le imprese
Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Decreto Alluvione Emilia: misure per il turismo
Inoltre, al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, di e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche' della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese agricole
Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo con le stesse modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilita'
Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
La ripartizione di cui al comma 6 e' effettuata secondo i seguenti criteri
- a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
- b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
Di seguito la sintesi delle altre misure come indicata nel comunicato stampa del governo diffuso all'atto della approvazione del decreto in oggetto.
Decreto Alluvione Emilia: sospensioni processi e concorsi
Inoltre, si prevede:
- il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
- la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
- la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
- l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.
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