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Fisco e Tasse

2023-06-09

Decreto Alluvione Emilia: via alle domande al fondo di garanzia

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Pubblicato in GU n 127 del 1 giugno e in vigore dal 2 giugno il Decreto Alluvione con tutte le misure varate dal governo a sostegno delle province alluvionate.

Nel dettaglio vediamo le misure rivolte alle imprese

Decreto Alluvione Emilia: fondo garanzia PMI

A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori  indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a)  nel  caso di  garanzia  diretta,  dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90 per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»   di   cui   alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo  livello. Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Attenzione al fatto che, in data 8 giugno, viene pubblicata la Circolare n 11 di Mediocredito con la quale si prevede che a partire dall’8 giugno 2023, è possibile presentare le richieste di garanzia al Fondo ai sensi dell’art. 9 del Decreto - Legge 1° giugno 2023, n.61, pubblicato nella G.U. n.127 del 1° giugno 2023, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (di seguito “DL Alluvione Emilia-Romagna”). Accedi da qui al sito dI mediocredito 

Decreto Alluvione Emilia: aiuti imprese esportatrici

Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i  quali è stato  dichiarato  lo  stato  di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le imprese all'estero SIMEST S.p.A.  è autorizzata,  a  decorrere dal 2 giugno e  nel  rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno  2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei  limiti  della  quota  dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

I contributi non concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 All'attuazione si provvede a valere  sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro,  del  conto  di tesoreria intestato a  SIMEST.

Decreto Alluvione Emilia: sospensione termini per le imprese

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023, avevano la sede operativa nei  territori  indicati  nell'allegato  1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al  30  giugno  2023,  senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30 giugno 2023;

c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria aventi   per   oggetto   beni   mobili   strumentali  all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla Centrale dei rischi.

Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste dalla vigente normativa.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine

Decreto Alluvione Emilia: aiuti alle imprese agricole

Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile, ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei  predetti  eventi  e che, al verificarsi dell'evento, non  beneficiavano  della  copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali  alle  strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire  la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in  deroga  alle disposizioni  di  cui  al comma  4  del  medesimo  articolo  5  e  a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale  per la copertura dei danni catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni agricole causati da alluvione,  gelo  o  brina  e  siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e  alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di  aiuto per i danni alle  produzioni  agricole  sono  trasmesse  al  soggetto gestore del Fondo con  le  stesse  modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello  stesso  Fondo,  che provvede al ricevimento,  all'istruttoria  e   all'erogazione   del relativo aiuto nel limite della disponibilita'

Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita' alimentare e delle foreste.

La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i seguenti criteri

  • a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
  • b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno 2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al medesimo comma 428 realizzati da imprese  dei  settori dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del  25  maggio  2023.  I criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della legge n. 197 del 2022.

Di seguito la sintesi delle altre misure come indicata nel comunicato stampa del governo diffuso all'atto della approvazione del decreto in oggetto.

Decreto Alluvione Emilia: sospensioni per il Fisco

Le misure di sospensione termini:

  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi (Leggi anche Alluvione Emilia:  le  prime misure e l'elenco dei Comuni coinvolti)
  • il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%.

Leggi anche Sospensione rate mutui Alluvione Emilia Romagna: già possibile richiederla 

Decreto Alluvione Emilia: sospensioni processi e concorsi

Inoltre, si prevede:

  • il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall' evento alluvionale;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;
  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;
  • la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;
  • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Decreto Alluvione Emilia: sospensioni pagamenti bollette

Inoltre, si prevede:

  • il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;
  • la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
  • la sospensione, per i comuni, dei termini per la fornitura di dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Decreto Alluvione Emilia: misure istruzione

Inoltre, si prevede:

  • l’istituzione del “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro, per la ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’evento alluvionale e la possibilità per il Ministero dell’istruzione e del merito di introdurre, con ordinanza, misure specifiche in relazione alla valutazione e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
  • la possibilità, per le università e le istituzioni di alta formazione presenti nei territori colpiti dall’alluvione, di svolgere attività didattica ed esami con modalità a distanza;
  • l’esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall’alluvione;
  • l’istituzione di un fondo pari, per il 2023, a 3,5 milioni di euro, per il finanziamento di interventi manutentivi delle sedi universitarie e a favore del personale docente, tecnico e amministrativo.

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