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Fisco e Tasse

2023-09-27

Decreto Energia: novità per imprese a forte consumo di energia elettrica

In data 25 settembre il Governo durante il CdM n. 51 ha approvato il Decreto Energia con una manovra da 1,6 miliardi di euro.

Tra le altre misure, con l'art 1 rubricato "Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettricaarticolo, ancora in verifica per quanto segnala la bozza del preconsiglio dei ministri, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  • b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
  • c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. 

Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione 2022/C 80/01. 

Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovano in stato di difficolta ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
  • c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
    • 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
    • 2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
    • 3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l’adempimento all’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. 

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