Fisco e Tasse
2024-06-05
Dichiarazione IVA: esigibilità operazioni ante e post fallimento
Con Risposta a interpello n 127 del 3 giugno le Entrate replicano ad un curatore fallimentare che chiede chiarimenti sull'esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento e relativa compilazione della dichiarazione annuale IVA (articolo 8 del dPR 22 luglio 1998, n. 322).
L'istante, dichiarata fallita con sentenza del 2023, ha continuato ad operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in ambito nazionale, in adempimento della normativa vigente, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali, sino al passaggio dei POD ad altro gestore.
Viene riferito che "in ottemperanza al disposto di cui all'art. 42 l.f. che onera il Curatore alla gestione del patrimonio del soggetto fallito, ha provveduto a richiedere il pagamento delle partite non fatturate ai Clienti/utenti finali, sia per il periodo ante fallimento (non avendovi provveduto l'Organo di gestione della [ALFA]) sia post fallimento (...) All'esito dell'incasso del corrispettivo, avvenuto quindi in epoca successiva alla declaratoria di fallimento, è stata emessa ex artt. 6 e 21 DPR 633/1972 da parte dello scrivente Curatore la relativa fattura. Le fatture ricevute in data successiva a quella di dichiarazione di fallimento sullo SDI sono quasi tutte caratterizzate dal fatto che non è possibile individuare la ripartizione del consumo secondo la competenza tra periodo ante e post fallimento: ciò in quanto non è indicato il consumo ripartito per il periodo di competenza ma solo per un intervallo cronologico posto a cavallo (ad esempio dal 0103 al 3105). [...]».
Pertanto, l'istante chiede di sapere:
- come vada compilata la dichiarazione annuale IVA/2024 periodo 2023 al fine di tenere separati i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso del periodo d'imposta 2023, anche al fine di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo;
- le sorti dell'IVA, relativa a prestazione di servizi per la fornitura di Energia Elettrica e Gas art. 21 DPR 633/72 per le prestazioni rese e ricevute ante e post fallimento e incluse in fatture rispettivamente emesse e ricevute dopo la dichiarazione di fallimento, nell'oggettiva impossibilità di determinare correttamente la competenza rispetto a detti periodi.
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