Il Sole 24 Ore
2023-12-27
Dichiarazioni fiscali 2024: tutte al 30 settembre
Il Decreto legislativo con modifiche ad alcuni dei principali adempimenti tributari approvato in via definitiva, dopo il passaggio in Commissione, lo scorso 19 dicembre, conferma la novità dell'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che si tratta di quanto previsto in attuazione della Legge delega di riforma fiscale in merito agli adempimenti tributari a partire dal 2024.
La Delega Fiscale, ricordiamolo, con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.
A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione.
Dichiarazione fiscali 2024: tutte al 30 settembre
Sinteticamente, con le novità approvate, si prevede che dal 2 maggio 2024, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sarà anticipato:
- dal 30 novembre al 30 settembre per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES.
A decorrere dal 1° aprile 2025, viene anticipato dal 1° maggio al 1° aprile, il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, mantenendo il termine finale al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Vediamo il dettaglio dell'art 11
Con effetto dal 2 maggio 2024, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole “30 novembre” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”;
b) all’articolo 2, comma 2, le parole “entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’ultimo giorno del nono mese”;
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
Con effetto dal 1° aprile 2025, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica tra il 1°aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.”;
- b) all’articolo 4, comma 4-bis, le parole: “entro il 31 ottobre di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno”.
Sempre i tema di dichiarativi, con l'art 7, il Dlgs approvato, prevede che all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l’anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.”.
Dichiarazione fiscali 2024 al 30 settembre: ripercussioni sui bilanci
L’anticipo delle dichiarazioni naturalmente incide sui tempi per la predisposizione dei bilanci.
La bozza di decreto legislativo prevede che i termini dell’invio delle dichiarazioni per le società sia anticipato dal 30 novembre al 30 settembre.
Ma questa anticipazione genera implicazioni sulla predisposizione dei bilanci, che coinvolge imprese e i professionisti.
L’articolo 11 dello schema di decreto, modificando l’articolo 2 comma 2 del Dpr 322/1998, prevede che per i soggetti Ires con effetto dal 2 maggio 2024 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap venga anticipato dall'undicesimo mese, ora previsto, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I "soli" due mesi incidono su un complesso meccanismo che coinvolge molti soggetti e così riassumibile:
- predisposizione dei bilanci,
- approvazione degli stessi,
- versamento delle imposte,
- modelli dichiarativi da predisporre e inviare telematicamente entro il 30 novembre.
Si tratta di una attività complessa che, coinvolge:
- tanto i professionisti,
- quanto le imprese e in particolare le Direzioni Amministrative che forniscono i dati ai consulenti.
Dalla modifica che si dovrebbe a breve introdurre, il calendario relativo ai bilanci che occupa buona parte dell’anno, con due mesi in meno andrà affrontato con la dovuta pianificazione da tutti i soggetti coinvolti.
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