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Fisco e Tasse

2023-08-04

Fondo Commercio equo e solidale: domande dal 4 all' 11 settembre

Pubblicato sul sito del MIMIT il Decreto 31 luglio sul commercio equo e solidale che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto 23/8/2022, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle imprese beneficiarie del Fondo per il commercio equo e solidale istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Lo stesso MIMIT ha annunciato il decreto con un avviso del 2 agosto dove si specificano sinteticamente i requisiti della misura:

il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenere le imprese che, nell'ambito di appalti di fornitura alle pubbliche amministrazioni, utilizzano prodotti del commercio equo e solidale.
Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, consistono in un rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.
Attenzione al fatto che le domande potranno essere presentate dal 4 all'11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.

Commercio equo e solidale: che cos'è

Il decreto stesso definisce “prodotti del commercio equo e solidale”: 

  • i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità: 
    • i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del Lavoro; 
    • ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine; 
    • iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; 
    • iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale; 
    • v. il rispetto dell'ambiente; 
    • vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi; 
    • vii. la trasparenza delle strutture organizzative; 
    • viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell’accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.

Fondo Commercio equo e solidale: presenta la domanda dal 4 settembre

Possono presentare l’istanza di rimborso di cui al Decreto 23/8/2022, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a  quanto previsto nei relativi capitolati  di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.

Esse possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando. 

A decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 dell’11 settembre 2023, le imprese beneficiari possono inoltrare la domanda a patto siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  • a) siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto, prodotti del commercio equo e solidale; 
  • b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; 
  • c) risultino in attività; 
  • d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 
  • e) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
  • f) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
  • g) siano in regola con gli adempimenti fiscali; 
  • h) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo; i) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Fondo Commercio equo e solidale: spese ammissibili

Sono ammissibili alla agevolazione esclusivamente le spese riguardanti i prodotti del commercio equo e solidale inerenti l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura. 

La fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo. 

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