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Fisco e Tasse

2024-05-13

Fondo eccellenze ristorazione: domande entro oggi 13 maggio

Il MASAF con Decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di
agevolazione relativa:

alla misura “Macchinari e beni strumentali” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35987, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 32 dell’8 febbraio 2024, 

si dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione
della piattaforma.

Ricordiamo che veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con le regole per presentare le domande di agevolazione per il fondo per le imprese della ristorazione e della pasticceria previsto dal Decreto del 4 luglio 2022 (pubblicato in GU 202 del 30 agosto).

Nel dettaglio si tratta del  fondo di parte capitale per il sotegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

In particolare, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi è pari a complessivi euro 56.000.000,00, di cui euro 25.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 31.000.000,00 per l'anno 2023.

E' bene specificare che il fondo è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana con l'erogazione di agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, per:

  • acquisto di macchinari professionali,
  • acquisto altri beni strumentali durevoli innovativi.

Fondo sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i beneficiari

Possono  beneficiare  delle  agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20  («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite  ed  iscritte come attive nel Registro  delle  imprese  da  almeno  dieci  anni  o, alternativamente, aver acquistato - nei  dodici  mesi  precedenti  la data di pubblicazione del presente  decreto  -  prodotti  certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale  dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in  liquidazione  volontaria  e  non  sono  sottoposte  a   procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • d) non sono in situazione di difficoltà così come definita dal regolamento di esenzione;
  • e) sono iscritte presso  INPS  o  INAIL  e  hanno  una  posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento  unico  di regolarità contributiva (DURC);
  • f) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • g) hanno restituito le somme eventualmente dovute  a  seguito  di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • h)  non  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato   o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali  illegali  o incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei ministri  23  maggio  2007  («Impegno Deggendorf»).

Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

  • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;
  • b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda, siano  stati  condannati, con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: domande dal 12.03

Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire  dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024. 

Attenzione per prolemi tecnici della Piattaforma le domande sono rinviate al 12 marzo e fino al 13 maggio 2024.

Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. 

Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.

Sostegno eccellenze gastronomia e agroalimentare: i macchinari

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’art. 6, comma 1, del D.M. del 4 luglio 2022

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