Fisco e Tasse
2022-10-28
Fondo perduto wedding: 40ML per le imprese per il 2022
Nella Gazzetta Ufficiale 252 del 27 ottobre viene pubblicato il Decreto 19 agosto 2022 con modifiche al decreto 30 dicembre 2021, recante i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering
Le modifiche nello specifico prevedono che, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, viene disposto lo stanziamento per l’anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una delle attività identificate dai codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Vengono inoltre dettate disposizioni particolari per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 197396 dell'8 giugno 2022 le Entrate hanno disposto le regole per la richiesta ed erogazione del fondo perduto per i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA, nonché hanno approvato i relativi modello e istruzioni necessari per le richieste da parte degli operatori: SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI
In data 19 febbraio 2022 veniva pubblicato in GU n. 42 il decreto MISE del 30 dicembre 2021 recante "Criteri e modalità per l'erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)" . Si specifica che si tratta di una misura prevista dal Decreto sostegni bis a sostegno delle imprese del settore.
Fondo perduto settore wedding e intrattenimento: presenta la domanda
La trasmissione dell’Istanza poteva essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno 2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Essa è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Fondo perduto settore wedding e intrattenimento: le risorse disponibili
Con le modifiche al decreto pubblicate sulla GU di ieri 27 ottobre 2022 si prevedono 40 milioni di euro per l'anno 2022
Per la concessione degli aiuti sono state stanziate le risorse finanziarie di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 60.000.000,00 (sessanta milioni) per l'anno 2021:
a) una quota pari a euro 40.000.000 (quaranta milioni) e' destinata al settore del «wedding»;
b) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e' destinata al settore, diverso dal «wedding», dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie;
c) una quota pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni) e' destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA
Fondo perduto settore wedding e intrattenimento: a chi spetta
Possono beneficiare degli aiuti le imprese di cui sopra secondo le modifiche apportate al Decreto 30 dicembre 2021 e le imprese operanti nei settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
a) nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento che verrà emanato.
b) hanno registrato, nel periodo d'imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021.
I beneficiari sono le imprese con i codici Ateco indicati nelle tabelle A, B, C allegate al decreto:
Le imprese di cui sopra alla data di presentazione dell'istanza devono inoltre:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nei settori suddetti svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attività individuate nell'allegato 1 secondo quanto di seguito indicato:
- «wedding»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella A, a condizione che l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta 2019 dell'impresa richiedente sia generato, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
- «intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella B;
- «HO.RE.CA.»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella C;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione.
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