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Fisco e Tasse

2023-10-11

Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023

Il Decreto Omnibus bis con la legge di conversione n 136 del 9 ottobre pubblicata in GU n 23672023 conferma il fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore:

  • dei viaggiatori,
  • e degli operatori del settore turistico e ricettivo, 

che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna. 

Ricordiamo che, tali eventi hanno determinato la chiusura degli aeroporti delle città di Catania e Palermo e comportato, in molti casi, l’impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.

Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: cosa copre

In particolare, la norma precisa che tali risorse saranno impiegate per l’erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali:

  • le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, 
  • la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, 
  • l’acquisto di servizi non previsti 
  • e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

Fondo viaggiatori e operatori turistici per danni da roghi estivi 2023: i beneficiari

La norma indica quali beneficiari:

  • sia i viaggiatori 
  • che gli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi:
    • le agenzie di viaggio e i tour operator, 
    • le strutture extra-alberghiere, 
    • gli stabilimenti termali e balneari, 
    • i parchi tematici, 
    • i parchi di divertimento, 
    • gli agriturismi, 
    • gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente,
    • i locali da ballo, i porti turistici,
    • i campeggi.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi entro il 25 settembre 2023, la definizione dei costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse del fondo.

Si segnala che al momento il decreto non è ancora stato emanato.

Il comma 3 precisa che la misura, inquadrabile quale aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l’applicazione dei regolamenti dell’UE che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione europea per determinate categorie di aiuti e a specifiche condizioni.

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