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Fisco e Tasse

2023-09-27

Forfettari: slitta al 2024 la regolarizzazione del Quadro RS

E' atteso per oggi 27 settembre in CdM il decreto Proroghe con anche una proroga per la regolarizzazone del Quadro RS dei forfettari.

Lo si apprende dalla nota di ieri del CNDCEC che a voce del suo Presidente De Nuccio dichiara quanto segue:

“Apprendiamo con particolare apprezzamento la volontà del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre, all’interno del decreto proroghe che sarà discusso domani dal Consiglio dei ministri, una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere di compliance" 

Ricordiamo che a seguito del provvedimento delle entrate con le regole per la regolazzazione del Quadro RS lo stesso  Presidente del CNDCEC si era espresso in senso negativo sulle lettere inviate ai forfettari.

Nella giornata del 22 settembre con un comunicato aveva infatti affermato, tra l'altro, che “Non condividiamo l’utilizzo delle cosiddette lettere di compliance per l’eventuale omissione di indicazione di dati che non hanno nessuna incidenza sulla determinazione dei tributi dovuti. Da sempre, peraltro, riteniamo ultronea la richiesta di dati sugli acquisti ai soggetti forfettari

In precedenza ADC Associazione Dottori Commercialisti aveva sottolineato che i forfettari non hanno l'obbligo di documentare un costo, dato che è risulta irrilevante ai fini tributari, "si chiedono dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria". 

Di identica posizione anche il Presidente dell’Ungdcec che affermava che: "l’unica funzione del quadro RS per i forfettari è quella di fornire un dato statistico, una mera informazione riguardo i costi dell'attività".

Lettere di compliance per regolarizzare il quadro RS modello redditi PF 2022

In attesa della eventuale proroga al 2024 vediamo le regole per la regolarizzazione dettate dal Provvedimento n 325550 del 19 settembre.

Le Entrate hanno dettato le regole per la regolarizzazione da parte dei forfettari del quadro RS del Modello Redditi PF 2022.

Per approfondimenti sulla compilazione del quadro LS, leggi Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. 

Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righi da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM. 

Ma ricordiamo nel dettaglio cosa contengono le lettere delle entrate in arrivo ai Forfettari.

Regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RS modello redditi PF 2022

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Le comunicazioni in arrivo per i forfettari, disponibili anche nel cassetto fiscale, sono inviate tramite PEC e contengono i seguenti dati:

  • a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 
  • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta; 
  • c) data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

Viene precisato che i contribuenti, possono anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, chiedere informazioni alle Entrate.

Infine, gli stessi contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

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