Salta al contenuto principale

Fisco e Tasse

2024-06-15

IMU 2024: l'acconto entro il 17 giugno

Domani 16 giugno che è domenica scade il termine ordinario per il versamento dell'acconto IMU 2024.

Il termine ultimo per il pagamento slitta pertanto a lunedi 17 giugno.

Ricordiamo che le regole generali per l'applicazione dell'IMU sono contenute nei commi da 738 a 770 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e sono valide anche per l'anno 2024.
A partire dal 2025, invece, grazie al decreto 7 luglio 2023 “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potronna diversificare le aliquote” e il Comune potrà fissare proprie aliquote, diverse quindi da quelle di legge per le seguenti categorie di immobili:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

IMU 2024: i presupposti

Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale.

L'IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato e in particolare, l'IMU 2024 è dovuta dai:

  • proprietari;

oppure in alternativa dai:

  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
  • genitore assegnatario dell'immobile della casa familiare;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

Attenzione va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso) Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. 

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. In proposito leggi I coniugi con residenze diverse: il punto in vista dell'acconto IMU del 16 giugno 2022.

IMU 2024: acconto entro il 17 giugno poichè il 16 è domenica

Ai fini del calcolo dell’IMU occorre considerare:

  • base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
  • aliquota prevista.

Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. 

IMU 2024: le aliquote

Per il 2024 le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

  • 0,5 per cento per la prima casa appartenente alle categorie di lusso con la facoltà per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
  • 0,86 per cento per gli altri immobili compresi i terreni fabbricabili, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  • 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo (gruppo D), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  • 0,76 per cento per i terreni agricoli con la facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  • 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
  • 0,1 per cento per i fabbricati merce non locati con la facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

IMU 2024: come si paga

L'IMU è dovuta in due rate, saldo e acconto. 

Per il versamento dell'acconto si devono effettuare i calcoli in base all'aliquota in vigore nell'anno precedente.

C'è comunque la possibilità di optare per l'aliquota stabilita per l'anno in corso quando è più conveniente, pagando in un'unica soluzione:

  • la prima (di acconto) entro il 16 giugno, che essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno,
  • la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,
  • oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento è effettuato con:

  • il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
  • la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
  • l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

Altre news



Agenzia delle Entrate

2024-11-22

E' stata pubblicata ieri la Risposta a interpello n. 225  2024 dell'Agenzia delle entrate in tema di Imponibilità del TFR/TFS. La risposta    chiarisce…

Fisco e Tasse

2024-11-22

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cosiddetti influencer. Istat ed Eurostat lo hanno predisposto con l'…

Fisco e Tasse

2024-11-22

Nel DL Salva Infrazioni convertito in legge n 166/2024 viene inserito in sede referente un articolo che risolve la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli…