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Fisco e Tasse

2023-11-09

Inizio, variazione e cessazione attività: in arrivo novità per le garanzie

Con l'articolo 23, comma 12 rubricato Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività della Legge di bilancio 2024 in bozza, si prevede si far scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA, anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

La bozza della Legge di bilancio, ricordiamolo, ha appena iniziato il suo iter parlamentare e se questa norma verrà confermata, con le novità si prevede di aggiungere il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 Recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività del D.P.R. n. 633 del 1972.

Legge di bilancio 2024: le novità in arrivo per chi inizia, cessa o varia una attività

Nel dettaglio, tale comma prevederebbe che la partita IVA può essere richiesta successivamente alla cessazione (ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come:

  • imprenditore individuale, 
  • lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, 
  • associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, 

solo previo rilascio:

  • di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria,
  • per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2) 

anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività). 

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