Fisco e Tasse
2023-10-24
Interpelli a pagamento: costi e tipologie in arrivo con la Riforma Fiscale
Viene approvato in data 23 ottobre il Decreto Legislativo con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.
In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento, la bozza del Dlgs resa disponibile, dettaglia ulterioremente cosa riguarda e i costi relativi.
Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento
Si prevede che, il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- c) disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Attenzione al fatto che, l’interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato:
- ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
- ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Riforma Fiscale: quanto costerà l'interpello?
Viene precisto che, la presentazione dell’istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in funzione:
- della tipologia di contribuente,
- del suo volume di affari o di ricavi
- della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Viene precisato che, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L’amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello.
Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz’altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.
Si attende la bozza definitiva del decreto legislativo.
Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli
L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, come modificato durante l'approvazione alla Camera avvenuta in data 12 luglio, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.
Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:
- si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
- i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
- si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
- si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
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