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Fisco e Tasse

2023-10-31

ISA 2024: cosa cambierà

Con il Dlgs semplificazioni tributarie approvato in via preliminare lo scorso 23 ottobre dal Governo, si prevedono, tra le altre, delle semplificazioni in materia di ISA indici sintetici di affidabilità.

Ricordiamo che il provvedimento prima della definitiva approvazione prosegue il suo iter legislativo, quindi attualmente è ancora una bozza.

Prima di dettagliare gli articoli, ricordiamo inoltre che gli indici sintetici di affidabilità sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA 

I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.

Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.

ISA 2024: cosa cambierà 

La bozza di Dlgs prevede tre articoli con semplificazioni per gli indici sintetici di affidabilità. 

L'articolo 5 rubricato Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale prevede che all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 2 tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.”.

L'articolo 6 rubricato Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di

affidabilità fiscale, all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: “4-ter. Nell’ottica di semplificare l’adempimento di cui al comma 4, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati su cui si fonda l’analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 e inoltre alla eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia stessa.”.

Infine, con l'articolo 7 rubricato Disponibilità dei programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale all’articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per l’anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.”

Si attende il testo definitivo del provvedimento per valutare tutti i cambiamenti in arrivo per il 2024

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