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Fisco e Tasse

2024-01-03

IVA Cessioni viaggiatori fuori UE: cambia il limite di esclusione

Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 e in vigore dal giorno 1 gennaio 2024 si introducono novità sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che le  cessioni  a  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della Comunità  europea di beni  per un  complessivo importo,  comprensivo dell'imposta sul  valore aggiunto, superiore a  lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei  bagagli personali fuori  del  territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento  dell'imposta. 

Tale  disposizione  si  applica a condizione che  sia  emessa  fattura, e che i beni siano trasportati fuori della  Comunità entro  il  terzo mese successivo a  quello di effettuazione dell'operazione.

L'esemplare  della  fattura consegnato al  cessionario deve essere restituito al  cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il  visto doganale, vistato dall'ufficio doganale  di  uscita  dalla Comunità  entro il  quarto  mese  successivo all'effettuazione della operazione; in caso  di mancata  restituzione,  il  cedente  deve  procedere  alla regolarizzazione  della operazione  a  norma  dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine

Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

  • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale 
  • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.

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