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Fisco e Tasse

2023-11-07

Misure antifrode: i nuovi obblighi per pagamenti transfrontalieri

Viene pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il Dlgs n 153/2023 per attuazione della Direttiva UE n. 248 del 2020 con gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento. 

Nel dettaglio, gli organismi individuati nell’articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 11/2010, fra i quali vi sono:

  • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
  • banche e intermediari finanziari,

sono tenuti a conservare i dati sugli acquisti transfrontalieri relativi a ciascun trimestre e a trasmetterli all’Agenzia.

Il decreto sottolienea che le norme si applicano ai servizi  di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Scopo di queste norme è quello di contrastare le frodi IVA inerenti alle vendite transfrontaliere di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri.

Prestatori servizi di pagamento: pubblicate le regole valide dal 1.01.2024

Nel dettaglio, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:
Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori  di  servizi  di pagamento) con gli articoli 40 bis, ter e quater.

Con l'art 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento) si prevede che i prestatori dei servizi di  pagamento conservano la documentazione che  riporta le  informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei  pagamenti  relativi  ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria  di  effettuare  i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi  che si considerano  effettuate  nel  territorio  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo  di lottare contro la frode  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.

Un pagamento  si  considera  transfrontaliero  quando   il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o  in un paese terzo.
L'obbligo di conservazione si applica soltanto se, nel  corso di un  trimestre  civile,  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a  piu'  di  venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso  beneficiario. 

Il  numero  di venticinque  pagamenti  per  trimestre  civile  viene  calcolato  in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei  servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. 

Nel caso in  cui il beneficiario  possieda  più identificativi, il  calcolo è effettuato per beneficiario.
Se i prestatori di servizi  di  pagamento del  pagatore  e  i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del  territorio  dell'Unione  europea,  secondo  quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo si  applica  solo  ai  prestatori di  servizi  di pagamento del beneficiario. 

In tali casi i prestatori dei servizi  di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere  i  pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei  venticinque  pagamenti per trimestre civile.

La documentazione è conservata  per  un periodo di tre anni civili a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile corrispondente alla data del pagamento.

Con l'art  40-quater  (Obbligo  di  comunicazione  delle  informazioni relative ai servizi di pagamento) si prevede che i prestatori  di  servizi  di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine  mettono  a disposizione  dell'Agenzia delle   entrate   le   informazioni  sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, in conformità e  nei  termini  stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e  alla lotta contro la frode  in  materia  d'imposta sul  valore  aggiunto. 

L'obbligo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente  ai  servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. 

Con provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche  di trasmissione. 

La violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione saranno punite con le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1 e dall’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 e rispettivamente:

  • "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000"
  • Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi"

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