Fisco e Tasse
2023-11-07
Misure antifrode: i nuovi obblighi per pagamenti transfrontalieri
Viene pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il Dlgs n 153/2023 per attuazione della Direttiva UE n. 248 del 2020 con gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento.
Nel dettaglio, gli organismi individuati nell’articolo 1, comma 1, lettera g) del Dlgs n. 11/2010, fra i quali vi sono:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari,
sono tenuti a conservare i dati sugli acquisti transfrontalieri relativi a ciascun trimestre e a trasmetterli all’Agenzia.
Il decreto sottolienea che le norme si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Scopo di queste norme è quello di contrastare le frodi IVA inerenti alle vendite transfrontaliere di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri.
Prestatori servizi di pagamento: pubblicate le regole valide dal 1.01.2024
Nel dettaglio, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:
Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento) con gli articoli 40 bis, ter e quater.
Con l'art 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento) si prevede che i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.
L'obbligo di conservazione si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu' di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.
Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo.
Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.
Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario.
In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.
La documentazione è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.
Con l'art 40-quater (Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento) si prevede che i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.
L'obbligo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche di trasmissione.
La violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione saranno punite con le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1 e dall’articolo 10, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 e rispettivamente:
- "Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000"
- Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi"
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