Fisco e Tasse
2023-10-17
Novità su Residenza fiscale: il Dlgs di attuazione della Delega Fiscale
Il 16 ottobre il Governo, nell'ambito della Manovra Finanziaria 2024 ha approvato due decreti legislativi (in esame preliminare) di prima attuazione delle novità previste dalla Delega Fiscale.
Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma fiscale è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.
Il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione, tra le altre misure, anche delle novità della delega Fiscale in tema di Residenza fiscale.
Prima di leggere i dettagli si evidenzia che il concetto di residenza fiscale rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva.
I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).
Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs attuativo approvato il 16.10
Il Dlgs approvato in esame preliminare il 16 ottobre 2023, prevede che:
- per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno;
- per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale”, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Residenza fiscale: cosa prevede la Riforma Fiscale
Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale:
- delle persone fisiche,
- delle società
- degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione
in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:
- la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni,
- nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:
- dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
- e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
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