Fisco e Tasse
2023-11-02
Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro
Pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.
Attenzione al fatto che, le regole entreranno in vigore dal 15 novembre prossimo con le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.
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Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro
Dal 15 novembre prossimo entrerà in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.
Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.
Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
- a) del registro degli organismi;
- b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
- c) dell'elenco degli enti di formazione;
- d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
- e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.
Il decreto disciplina altresì:
- a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
- b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
- c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
- d) gli obblighi degli iscritti;
- e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
- f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,
In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai fini dell'iscrizione nel registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
- a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
- c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;
- e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
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