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Fisco e Tasse

2023-11-02

Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

Pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

Attenzione al fatto che, le regole entreranno in vigore dal 15 novembre prossimo con le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.

Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

Dal 15 novembre prossimo entrerà in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

  • a) del registro degli organismi;
  • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
  • c) dell'elenco degli enti di formazione;
  • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
  • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

Il decreto disciplina altresì:

  • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
  • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
  • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
  • d) gli obblighi degli iscritti;
  • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
  • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
    g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

  • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
  • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
  • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
  • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
  • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
  • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 

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