Fisco e Tasse
2023-11-22
Piattaforme digitali: gli obblighi sugli scambi informativi UE
Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
In particolare, entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti.
Successivamente, entro il 29 febbraio l'agenzia condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Il provvedimento reca le regole operative del Dlgs n. 32/2023 di attuazione alla direttiva Ue 2021/514, la Dac7, sullo scambio automatico delle informazioni nel settore fiscale forniti dai gestori di piattaforme online.
Gestori di piattaforme digitali: gli obblighi di invio dati alle entrate
Ai sensi del punto 2 del provvedimento in esame sono soggetti obbligati all'invio delle comunicaziono i gestori di piattaforma individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto legislativo, che non sono qualificati come gestori di piattaforma esclusi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, nonché gli FPO, ossia il gestore di piattaforma non qualificato non-UE o FPO (Foreign Platform Operator) inteso come tale il gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali, né è costituito o gestito in uno Stato Membro, né ha una stabile organizzazione in uno Stato Membro, ma facilita l’esecuzione di un’attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un’attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato Membro e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE
Il provvedimento evidenzia che, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
Gestori di piattafrome digitali: gli esonerati
Il gestore esonerato effettua in ogni caso una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare” utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.con file predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al presente provvedimento.
Il file contine le seguenti informazioni relative al gestore di piattaforma che assume l’obbligo di comunicazione:
- a) Stato Membro di residenza;
- b) NIF;
- c) Nome;
- d) Indirizzo.
Gestori di piattafrome digitali: i dati da inviare alle entrate
I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione avvelendosi delle funzionalità ad essi rese disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati:
- Denominazione;
- Codice fiscale;
- Stati membri di residenza, ovvero gli ulteriori Stati membri: o ai sensi della cui normativa è stato costituito, disciplinato o regolamentato, oppure o in cui si trova la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, oppure o in cui è situata la stabile organizzazione.
- NIF negli Stati membri di cui al punto precedente, se presente;
- Domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - Stato Membro nel quale si è deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- Dichiarazione di aver provveduto a informare di tale scelta le Autorità Competenti degli altri Stati membri interessati.
Il Provvedimento ADE n 406671 del 20 novembre con le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale contiene nel dettaglio:
- il punto 1 contienealcune definizioni utili all’applicazione del presente provvedimento;
- il punto 2 individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati
- il punto 3 definisce le modalità di scelta dello Stato Membro nel quale i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, hanno deciso di adempiere all’obbligo di comunicazione;
- il punto 4 stabilisce gli obblighi di comunicazione e i relativi termini a cui sono tenuti i gestori di piattaforma esclusi. Nello stesso punto sono stabiliti i termini entro cui l’Agenzia delle entrate comunica al Registro Centrale Sicuro le informazioni ricevute da parte dei gestori di piattaforma esclusi;
- il punto 5 definisce le modalità con cui gli FPO effettuano la registrazione unica sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate;
- il punto 6 stabilisce le informazioni oggetto di comunicazione da parte dei gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione;
- il punto 7 stabilisce i termini per la comunicazione prevista al precedente punto 6;
- il punto 8 definisce le modalità di comunicazione delle informazioni oggetto della comunicazione prevista al precedente punto 6;
- il punto 9 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate,
- il punto 10 stabilisce le modalità procedurali per la trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità Competenti degli altri Stati membri;
- il punto 11 individua l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a effettuare i controlli sugli FPO e a irrogare le relative sanzioni;
- il punto 12, infine, afferisce alle modalità di trattamento dei dati personali raccolti dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio.
Gestori di piattafrome digitali: il Dlgs n 32/2023
Viene pubblicato in GU n 72 del 25 marzo il DLgs n 32 del 1 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
In particolare, con il Decreto nei Capi da I a IV si disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
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