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Fisco e Tasse

2023-10-31

Prospetto aliquote IMU Comuni: attiva da novembre l'elaborazione sul portale MEF

A decorrere dal mese di novembre 2023, i Comuni potranno elaborare il Prospetto IMU per l’anno di imposta 2024.

A comunicarlo è stata una nota MEF del 22.09 con la quale si informava dell'apertura dell’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU dei Comuni.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.

Inoltre, vengono pubblicate le Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

Prospetto aliquote IMU dei Comuni

Con Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il MEF individuvano le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e stabilivano le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.  Leggi anche IMU 2023: novità per le aliquote.

Nel dettaglio, con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza,  adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il Prospetto, recante  le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica  disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.
L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche  se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2. 

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Prospetto aliquote IMU: attivo l'applicativo MEF per l'invio

In merito alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, il ministero evidenzia che:

  • fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto;
  • a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
  • a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Si precisa, infatti, che l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto, come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto, decorre dall’anno di imposta 2024.

Pertanto, i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Si ricorda, infine, che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. 

Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità descritte.

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