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Fisco e Tasse

2023-08-25

Residenza fiscale: cosa cambierà con la Riforma

Pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto la Delega al Governo per la riforma fiscale che entrerà in vigore dal 29 agosto.

Tra le novità ve ne sono anche in tema di Residenza fiscale.

Prima di leggere i dettagli si evidenzia che il concetto di residenza fiscale rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva.

I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

Residenza fiscale: la norma attuale

L’attuale nozione di residenza fiscale (art. 2 TUIR) prevede che una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, almeno 183 giorni, 184 nel caso di anno bisestile, soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti: 

  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; 
  • la residenza in Italia (dimora abituale); 
  • il domicilio in Italia (centro di interessi vitali).

Attenzione al fatto che, tali requisiti sono alternativi tra loro e non concorrono, pertanto è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi per qualificare il soggetto come fiscalmente residente in Italia. 

Nel caso in cui il contribuente sia considerato residente anche in un altro Paese, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni dettano dei principi utili a risolvere il conflitto.

Ai fini della redienza fiscale una persona fisica è residente nello Stato in cui ha alternativamente:

  • l’abitazione permanente,
  • l’ubicazione del centro degli interessi vitali, 
  • la dimora abituale,
  • il soggiorno abituale,
  • la nazionalità.

Tra i suddetti requisiti, in generale, il domicilio è quello con maggiori criticità valutative poichè riguarda la posizione complessiva individuale che tenga conto sia gli interessi patrimoniali che quelli personali. 

Ciò premesso, vediamo le novità in arrivo con la delega Fiscale.

Residenza fiscale: come cambierà con la Rforma Fiscale

Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale:

  • delle persone fisiche,
  • delle società 
  • degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione 

in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

  • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
  • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

  1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
  2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.

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