Inps
2024-08-02
Ricongiunzione Casse professionisti-INPS: condivisione digitale dei dati
Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
INPS lo ha comunicato con il messaggio 1739 2023
AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024
Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione.
ENPAM e la Cassa Geometri, in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L
e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie
Ricongiunzione contributiva
Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le diverse forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .
Fino ad oggi per la gestione unitaria dei dati avveniva uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la nuova convenzione viene disciplinato lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni e la consultazione incrociata dei dati relativi alle domande
I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.
I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.
La fasi della ricongiunzione contributiva per le Casse professionali
In una prima fase lo scambio telematico ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).
La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].
Ricongiunzione Casse-INPS: al via gli scambi online
Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
- invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione e consultazione dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
- invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
- notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).
La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità attualmente in uso.
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