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Fisco e Tasse

2023-08-25

Riforma fiscale: il nuovo Statuto del Contribuente

Il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente prevede diverse novità importanti: tra queste anche la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi di seguito dettagliati specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Lo statuto del Contribuente

Ricordiamo innanzitutto che lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 57 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

Lo Statuto del contribuente nella sua versione vigente è formato da 21 articoli. La più recente modificazione consiste nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

Vediamo le novità che con l'art 4 della Delega Fiscale si intenderà introdurre.

Riforma fiscale: rafforzare l'obbligo della motivazione degli atti

Relativamente all'obbligo della motivazione degli atti, secondo il vigente articolo 7 dello Statuto del Contribuente, gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.

Inoltre, sempre secondo l’articolo 7 dello Statuto del contribuente, gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  • l’ufficio competente in merito all’atto contestato,
  • il responsabile del procedimento, 
  • l’organo o autorità presso cui si può promuovere un riesame, 
  • modalità e termini di ricorsi di atti impugnabili, 
  • riferimenti all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

La riforma fiscale dovrà rendere ancora più stringente l’indicazione delle motivazioni indicando tra l’altro le prove sulle quali si basa la richiesta del Fisco.

Riforma fiscale:le altre novità per lo Statuto del Contribuente

La Delega Fiscale inoltre intenderebbe:

  • Valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
  • Razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di:
    • 1) ridurre il ricorso all'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell'interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonche' tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
    • 2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l'ammissibilita' alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi gia' emanati;
    • 3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non e' possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
    • 4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;
  • Disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • Prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
  • Prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullita';
  • Prevedere una disciplina generale delle cause di invalidita' degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
  • Potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitivita' dell'atto, prevedendo l'impugnabilita' del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita' nel giudizio amministrativocontabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;
  • Prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212

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