Agenzia delle Dogane
2023-07-06
Rimborso accise sul gasolio autotrazione 2° trimestre 2023: istanze fino al 31 luglio
Dal 1° al 31 luglio 2023 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2023).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 26.06.2023 n. 354468 che qui pubblichiamo.
Come anticipato con la nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, il rimborso in oggetto viene esteso anche:
- alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218,
- che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” (l’art. 1-bis del D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, introdotto dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, di conversione).
Modalità di presentazione della dichiarazione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2023) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2023
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato xls e in formato odt) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
-
per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane". - per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.
Modalità di fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
- mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
- o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2023 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
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