Fisco e Tasse
2024-07-12
Rimborso IVA soggetti non residenti: l'ADE chiarisce i termini
Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio replicano ad una società di diritto tedesco, che è «in possesso di un'identificazione diretta in Italia, se pur non attraverso un numero di partita IVA, bensì un codice fiscale, n. (...), attribuito in data 25 luglio 2018.»
Con riferimento all'attività svolta in Italia, l'istante dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell'IVA ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa [ALFA] avrebbe poi venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».
Precisa di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale.
Ciò premesso, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia nei suddetti periodi d'imposta.
Le Entrate rigettano l'ipotesi di aprire una PIVA con effetto retroattivo e ricordano quando si può chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico per gli operatori comunitari, specificando che la società non può avvelersene per decorso del termine perentorio.
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