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Fisco e Tasse

2023-07-19

Ritardo pagamenti transazioni commerciali: fissato il tasso valido dal 1 luglio

Viene pubblicato in GU n 165 del 17 luglio un comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ricordiamo che ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002:

"Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali  tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. 

2.Il tasso di riferimento e' così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il  itardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento,
curandone la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun semestre solare."

A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  n.  231/2002, come modificato dalla lettera e) del  comma  1  dell'art.  1  del  decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1°  luglio  - 31 dicembre 2023 il tasso di riferimento è pari al 4 per cento. 

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