Fisco e Tasse
2023-07-19
Ritardo pagamenti transazioni commerciali: fissato il tasso valido dal 1 luglio
Viene pubblicato in GU n 165 del 17 luglio un comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002:
"Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2.Il tasso di riferimento e' così determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il itardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare."
A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2023 il tasso di riferimento è pari al 4 per cento.
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