2024-08-18
Rivalutazione quote e terreni 2024: termine prorogato al 30.11
Il Decreto Omnibus pubblicato in GU n 186 del 9 agosto tra l'altro, contiene la proroga del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
In particolare, l'originario termine per versare l'imposta sostitutiva del 30 giugno, slitta ora al 30 novembre 2024.
Scade così il 30 novembre il pagamento dell'unica o prima rata per la rivalutazione dei terreni e delle quote 2024.
L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della Legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:
- partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
- dei terreni edificabili e agricoli
posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa.
Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a:
- titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati,
- posseduti alla data del 1° gennaio 2024,
il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Rivalutazione partetcipazioni e terreni 2024: chi può accedere
Possono accedere alla norma:
- persone fisiche, anche non residenti,
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione era richiesto entro il 30 giugno 2024:
- il versamento di un’imposta sostitutiva,
- la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.
L'imposta sostitutiva ora è dovuta:
- in un’unica soluzione entro il 30.11.2024 (termine prorogato dal 30.06 del DL Omnibus) oppure
- in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30.11.2024 (termine prorogato dal DL Omnibus), prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.
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