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Fisco e Tasse

2023-12-19

Saldo IMU 2023 con conguaglio: chi lo pagherà nel 2024

Con un emendamento alla Legge di bilancio 2024 si prevede una novità in tema di saldo IMU 2023, che scade oggi 18 dicembre. Per approfondire leggi anche: Saldo IMU 2023: in cassa entro il 18 dicembre.

Dato che molti comuni (pare ammontino a 211) hanno ritardato nella pubblicazione della relativa delibera di approvazione delle aliquote 2023, con emendamento alla legge di bilancio 2024 è stato previsto quanto segue:

Limitatamente all’anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. 3. L’eventuale differenza positiva tra l’imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.”

Parafrasando la norma, si tornerà a fare i conti con l’IMU 2023 entro la fine del mese di febbraio del 2024.

Nei comuni, dove non risulta pubblicata una delibera aggiornata, ai fini del saldo IMU in scadenza oggi, si applicheranno i valori previsti lo scorso anno e, sostanzialmente, si pagherà lo stesso importo già versato alla scadenza dell’acconto di giugno.

Successivamente, entro il 15 gennaio 2024 sarà possibile consultare sul sito del MEF le delibere con le nuove aliquote, da utilizzare per determinare l’importo del conguaglio dovuto entro la scadenza del 29 febbraio, ovviamente senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

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