Fisco e Tasse
2023-09-29
Sanatoria corrispettivi: quali ripercussioni sull'imponibile?
Il Decreto Energia approvato il 25 settembre dal Governo, la cui bozza definitiva non è ancora disponibile, prevede tra le altre misure, una sanatoria speciale sui corrispettivi dei piccoli esercizi in crisi, così come definiti dal comunicato dello stesso esecutivo.
Con il provvedimento si consente di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi del primo semestre 2023 regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.
Occorre sottolineare che, lo speciale ravvedimento sulla certificazione dei corrispettivi incide sulla ulteriore regolarizzazione degli omessi pagamenti delle imposte sui redditi per il 2022 collegati agli imponibili non registrati in contabilità.
Saranno necessari eventuali chiarimenti in merito.
Sanatoria corrispettivi: quali ripercussioni sull'imponibile?
La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 5 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, ancora in bozza, recita come segue:
- i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
- hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
- possono rimuovere, mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le predette violazioni anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,
- a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023,
- resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L’omessa contabilizzazione dei corrispettivi comporta dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare, poiché il termine di presentazione della dichiarazione per il 2022 scade il 30 novembre, ove si provveda in tempo per tale scadenza, la violazione di cui occorre farsi carico è quella dell’obbligo di versamento, non anche quella relativa all’infedeltà dichiarativa.
Se si è stati interessati da un minore pagamento del saldo IRPEF/IRES riferito al 2022 e dell’acconto 2023, bisognerà rimediare con il ravvedimento operoso, tenendo conto della sanzione edittale prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Inoltre occorrerà tenere conto degli inadempimenti ai fini IVA da applicare al mancato o parziale pagamento da determinare direttamente da parte del contribuente in sede di saldo, acconto e liquidazione periodica.
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