Fisco e Tasse
2023-11-16
Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni dall'IRPEF
Nella bozza di Dlgs con Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi approvato dal Governo in via preliminare e quindi da confermare nei sui contenuti, all'articolo 2 si prevedono novità sulle detrazioni fiscali.
In sintesi, per l’anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.
Detrazioni fiscali 2024: cosa contiene l'anticipazione di delega fiscale
Con l'articolo 2 al comma 1, si diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.
Si precisa cha tale decurtazione va operata sulla detrazione determinata ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
In sostanza, la decurtazione di 260 euro va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che, per i titolari di reddito superiore a 120.000 euro, è già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, il quale prevede che la detrazione per oneri spetta:
- a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
La decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto TUIR;
- b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1;
- c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014;
- d) le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo
- n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore);
- e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Il comma 2 precisa che, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato TUIR.
Tale articolo del TUIR dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
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