Fisco e Tasse
2024-01-15
Scritture contabili: comunicazione telematica del cambio se l'ex cliente non provvede
Pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni tributaria che contiene l'importante novità riguardante la procedura telematica per comunicazione incarico di depositario delle scritture contabili.
Nel dettaglio, viene modificato l’articolo 35 del decreto Iva recependo le raccomandazioni del CNDCEC.
Se il cliente (divenuto ex cliente) non provvede in 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni, dopo aver avvisato il contribuente con Pec o raccomandata, può provvedere in proprio comunicando telematicamente la cessazione dell’incarico, che inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato.
Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.
In particolare la novità in vigore grazie al decreto semplificazioni che attua la Riforma Fiscale in corso, prevede che all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis.Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.
La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.»
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