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Il Sole 24 Ore

2023-11-29

Superbonus 2024: come cambia

A partire dal 1 gennaio 2024 il superbonus subirà una ulteriore riduzione dell'aliquota, attualmente al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, passando al 70% per certe categorie.

E' bene evidenziare che, il Governo Meloni aveva annunciato, tramite interrogazione parlamentare di settembre, che non avrebbe previsto alcuna proroga sul superbonus.  In proposito leggi anche: Superbonus: il Governo non ha in programma proroghe 

Ciò che è certo però, è che lo stesso esecutivo intende progressivamente smantellare la misura agevolativa eliminando i meccanismi di cessione e sconto in fattura che l'hanno caratterizzata.

Dalle anticipazioni e indiscrezioni delle ultime settimane, si apprende che il superbonus 2024 dovrebbe essere all'insegna del PNRR.

Il Governo Meloni, tramite i fondi del PNRR e il Piano Nazionale integrato energia e clima, intende prevedere aiuti per i condomini e le famiglie più abbienti ai fini di rendere più efficienti gli immobili.

A beneficio di tali scopi dovrebbero essere spesi circa 1,3 miliardi di euro ma il governo, entro metà del 2024, dovrà prevedere le regole di funzionamento della nuova misura agevolativa per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica.

Ricordiamo infine che, se il vecchio superbonus andrà in soffitta, restano altri bonus edilizi da usare per il 2024:

  • l’ecobonus, con detrazioni che variano dal 50% al 75% a seconda degli interventi effettuati e dell’immobile coinvolto;
  • bonus ristrutturazioni, la cui agevolazione è pari al 50%.

Superbonus: le aliquote valide fino al 31.12. 2023 e le variazioni dal 2024

Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica: 

  • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
    • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
      • nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023, 
      • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
      • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
  •  nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro; 
  • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Superbonus 2023: a chi spetta l'aliquota piena

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio, con il comma 894 ha confermato l’applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110 per cento anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali.

Si ricorda che, l’articolo 9 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, diminuisce la detrazione prevista dal superbonus portandola al 90 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Sinteticamente, riduzione non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Leggi anche: Superbonus 2023: chiarimenti delle entrate per i condomini.

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