Fisco e Tasse
2023-07-21
Titolare effettivo: i decreti attuativi
Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 relativo al Titolare Effettivo nel corso del 2023 sono stati pubblicati i decreti attuativi necessari, e in particolare:
- il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: chi è
Ricordiamo che secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Come specificato sul sito del registro delle imprese consultabile qui a breve i soggetti interessati ovvero:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
potranno comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
- si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo
- si firma con Firma Digitale
Il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:
- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- istituti giuridici affini al trust
è istituito con il Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 del MEF Min. Economia e Finanze.
Registro Titolare Effettivo: i soggetti tenuti alla comunicazione
Sono tenute a dichiarare il titolare effettivo:
- tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc),
- le SPA, l
- e società in accomandita per azioni,
- le società cooperative e di mutuo soccorso,
- nonché le varie tipologie di società consortili.
Tali soggetti a tal fine devono presentare domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per accedere ai dati sulla titolarità effettiva.
L’accesso delle autorità competenti è disciplinato da apposita convenzione con Unioncamere ed il gestore del sistema.
Gli altri soggetti che vogliono accedere alle informazioni, anche in caso di presenza di controinteresse all'accesso - quando cioè il Titolare Effettivo si oppone alla pubblicazione del dato in quanto ciò lo esporrebbe ad un rischio sproporzionato - devono presentare motivata richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Registro Titolare Effettivo: quali dati comunicare
Occorre sottolineare che, i soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo dovranno presentare la comunicazione entro i 60 giorni successivi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Mise.
Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione dell'ente;
- 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche' l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Registro Titolare Effettivo: accesso ai dati
E' bene specificare che secondo quanto riporta il sito del Registro delle Imprese:
- l'accesso ai dati non riservati di imprese e persone giuridiche private potrà essere effettuato senza accreditamento preventivo, utilizzando gli strumenti di consultazione del Registro Imprese.
- l'accesso ai dati completi sulla titolarità effettiva è riservato ai soggetti obbligati, previo accreditamento, alle autorità, secondo quanto previsto dalla normativa, e ad altri soggetti legittimati da una richiesta motivata e presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Leggi anche Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi
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