Fisco e Tasse
2023-11-22
Titolari di Reddito agrario: esclusi dal rinvio acconto IRPEF 2023
Con la Circolare n 31 del 9 novembre le Entrate hanno chiarito il perimetro del rinvio del pagamento dell'acconto IRPEF 2023 in scedenza il prossimo 30.11.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
chiarisce che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo., pertanto sono esclusi i titolari di reddito agrario, vediamo il perchè.
Titolari di Reddito agrario: in cassa entro il 30.11 per l'acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario dovranno pagare il secondo acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre prossimo.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:
- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamenta dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario discpiplnato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
Concludendo, va evidenziato che Ia circolare n 31 ha anche sottolienato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
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