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Fisco e Tasse

2024-01-02

Variazione residenza all'estero: più sanzioni se si omette di comunicarla

La legge di bilancio 2024, con il comma 242 dell'unico articolo 1, interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

  • elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a quanto previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
  • riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.

Variazione residenza: più sanzioni per chi omette di comunicarla

Per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro). 

Al contempo si viene a prevedere una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni. 

Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. 

Per la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria il medesimo articolo 11 della legge n. 1228, per un importo finora tra 51,65 e 258,23 euro.

L’obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all’estero è invece posto dalla legge n. 470 del 1988 all’articolo 6.

Anche per tal tipo di obbligo di comunicazione, si prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, la quale diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. 

Viene prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza). 

Ancora, la disposizione prevede che l’autorità competente all’accertamento e irrogazione della sanzione sia il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. 

La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.

Residenza anagrafica: gli obblighi della PA per le residenze di fatto

Il comma 243 introduce un nuovo comma 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell’esercizio delle loro funzioni “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.

E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio “dall'anagrafe degli italiani all'estero”, all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.

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