Fisco e Tasse
2023-11-17
ZES unica Mezzogiorno: il via dal 1 gennaio 2024
Viene pubblicato in Gu n 268 del 16 novembre, il Testo del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 (in Gazzetta Ufficiale- Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione.».
Il Decreto, tra le altre novità, ha istituito la ZES unica per il mezzogiorno e la legge di conversione ne conferma le regole.
Prima di dettagliare ricordiamo che all'atto dell'approvazione del decreto per la ZES unica, il Ministro Raffaele Fitto assicurava che le risorse per le misure fiscali della Zes unica del Sud non saranno limitate al 2024 esortando a guardare alla strategia complessiva e non ai problemi contingenti.
Fitto spiegava che: "La Zes unica del Mezzogiorno è una delle zone economiche speciali più grandi al mondo. Si è scelto, d’intesa con la Commissione europea, di collocarla nel Mediterraneo. Va vista quindi per quello che è: una grande opportunità per l’attrazione di investimenti, stranieri e italiani".
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: le regole
Il decreto specifica che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.
A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di attuazione.
Una specifica sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità la ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione il portale web della ZES unica.
Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
Inoltre, al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica nonche' quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla istrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
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